
DISCIPINA APPLICABILE
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto
legislativo n. 111 del 17.03.1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni
internazionali in materia, ed in particolare dalla convenzione di Bruxelles del
20.04.1970, resa esecutiva con legge 29.12.1977, n. 1084, dalla Convenzione di
Varsavia del 12.10.1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con
legge 19.05.1932, n. 41 dalla convenzione di Berna del 25.02.1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 02.03.1963, n. 806 in quanto applicabili
ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonchè dalle previsioni in materia
del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate
dalle previsioni del presente contratto.
ISCRIZIONI
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte
dell’organizzatore del viaggio alla disponibilità dei posti e si intende
perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore
stesso.
PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto. Il
saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza e comunque non
oltre il 30 giugno. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la
data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento della
prenotazione.
ANNULLAMENTO DI VIAGGIO DA PARTE
DELL’IMPRESA
L’Organizzatore può annullare il
programma di viaggio senza indennità per cause di forza maggiore escluso in ogni
caso l’eccesso di prenotazioni, sempre che ciò sia portato a loro conoscenza 20
giorni lavorativi prima della data di partenza,
RINUNCIA AL VIAGGIO DA PARTE DEL
CLIENTE
Il consumatore può recedere dal contratto
senza pagare alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo in
misura eccedente il 10%
-modifica significativa di altro elemento essenziale
del contratto proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Al
consumatore che recede dal contratto per cause diverse da quelle di cui sopra
sarà addebitata la quota assicurativa, nonché la quota individuale nelle
seguenti percentuali:
30% per ritiro fino a 30 giorni lavorativi dalla data
di partenza
50% per ritiro da 29 a 20 giorni lavorativi dalla data di
partenza
65% per ritiro da 19 a 10 giorni lavorativi dalla data di partenza
75% per ritiro da 9 a 3 giorni lavorativi dalla data di partenza
Nessun
rimborso è previsto dopo tale termine.
Per giorni lavorativi si intendono
quelli dal lunedì al venerdì.
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITA’ DI
ANNULLAMENTO
Al momento dell’iscrizione al viaggio è
possibile stipulare una speciale polizza assicurativa integrativa (facoltativa)
contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio
stesso, secondo le condizioni generali previste dalla polizza della compagnia
assicuratrice scelta. Il costo della polizza è pari al 5% del costo della
vacanza o del viaggio.
SOSTITUZIONI E CAMBIO PRATICA
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura di € 200.
Il
cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del
presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle
parti interessate prima della partenza.
RESPONSABILITA’ PER DANNI ALLA
PERSONA
Il danno derivante alla persona
dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o
l’Unione Europea e, in particolare, nei limiti previsti dalla Convenzione di
Varsavia del 12.10.1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con
legge 19.05.1932 n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25.02.1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, e dalla convenzione
di Bruxelles del 23.04.1970 (c.c.v.), resa esecutiva con legge 27.12.1977 n.
1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore, così come
recepite nell’ordinamento.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinchè l’organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore
dovrà, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro
e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore sarà esonerato dalla responsabilità per danni alla
persona o per danni diversi di quelli alla persona qualora la mancata o inesatta
esecuzione del contratto sia imputabile al partecipante o sia dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito
o di forza maggiore. L’organizzatore si impegna a prestare ogni utile rimedio a
soccorso del partecipante al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio,
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso l’inesatto
adempimento del contratto sia imputabile al partecipante
stesso.
FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro della sede
legale della organizzazione.